| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 16/01/20018. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce periodicamente al gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno. Art. 10. Accertamenti e revoche 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i cui oneri sono posti a carico del fondo ai sensi dell'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi di innovazione anche per il tramite del gestore. 3. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca dei benefici concessi in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili; b) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 1, per la realizzazione del programma; c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento; d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 9, comma 6; e) mancata realizzazione del programma di sviluppo; f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di svi luppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso. 4. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 3, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Art. 11. Riserva per programmi di particolare rilevanza 1. Una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo di ciascun anno può essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di cui all'art. 2 di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali. 2. Con appositi bandi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, emanati annualmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico, sono individuati le tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i criteri di selezione dei programmi di cui al comma 1 nonchè i termini per la presentazione dei progetti di massima. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 2 e nei limiti delle disponibilità risultanti dalla quota di cui al comma 1, seleziona i progetti di massima ammissibili dandone comunicazione ai soggetti proponenti ammessi per la presentazione del programma definitivo. 4. L'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4 avviene secondo le modalità e i termini fissati dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del presente decreto. 1. Il Comitato tecnico oltre a svolgere le attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e ad esprimere i pareri previsti dagli articoli 8 e 11 del presente decreto, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, effettua l'esame dei risultati dei programmi ammessi, sulla base di relazioni annuali in merito all'andamento dei programmi finanziati e dei risultati delle verifiche e degli accertamenti effettuati. Art. 13. Garanzie 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, per gli interventi di finanziamento previsti dal presente decreto non sono richieste particolari forme di garanzie. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Art. 14. Monitoraggio e valutazione 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi di sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria ed occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita un'anagrafe relativa ai programmi di sviluppo precompetitivo. 3. Le imprese devono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni. Art. 15. Norme transitorie 1. Per i programmi presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di cui all'art. 7, comma 1, si applicano le previgenti disposizioni salvo che le imprese, entro i trenta giorni successivi alla precitata data, non riformulino la domanda secondo i criteri e le modalità del presente decreto, fatto salvo l'ordine cronologico di esame acquisito dalla precedente domanda. 2. Con il contratto di cui all'art. 6, comma 3, potranno essere trasferite al gestore le attività residue inerenti ai programmi di innovazione tecnologica per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato già deliberato l'intervento del fondo e per i quali non sia ancora avvenuta la restituzione delle rate di finanziamento concesso. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 2001 Il Ministro: Letta Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2001 Ministeri delle Attività Produttive, registro n. 1 Industria, Commercio e Artigianato, foglio n. 41 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|